
PARLAMENTO ITALIANO
Art. 54 del decreto legge 160-2007
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che
proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita'
alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti
della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di
intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla
somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della
settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove
adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non
prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le
autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di
intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e
2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate,
nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto
ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a
trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a
euro 1.200».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove
si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere
dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.