art.54 del DECRETO LEGGE 160-2007


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PARLAMENTO ITALIANO

Art. 54 del decreto legge 160-2007
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il  1°  gennaio  e  nella
notte tra il 15 e il 16 agosto. 
  2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2,  che
proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere  presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione  del  tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a  disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato  di  idoneita'
alla guida dopo  l'assunzione  di  alcool.  Devono  altresi'  esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano: 
    a) la descrizione dei sintomi correlati  ai  diversi  livelli  di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; 
    b) le quantita', espresse in  centimetri  cubici,  delle  bevande
alcoliche piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del  tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5  grammi  per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 
  2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti
della licenza di cui ai commi primo e secondo  dell'articolo  86  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni,  sono
autorizzati a svolgere nelle ore  pomeridiane  particolari  forme  di
intrattenimento    e    svago    danzante,    congiuntamente     alla
somministrazione di  bevande  alcoliche,  in  tutti  i  giorni  della
settimana, nel rispetto della normativa vigente  in  materia  e,  ove
adottati, dei regolamenti e delle ordinanze  comunali,  comunque  non
prima delle ore 17 e non  oltre  le  ore  20.  Sono  fatte  salve  le
autorizzazioni gia' rilasciate per  lo  svolgimento  delle  forme  di
intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore  serali  e
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi  2,  2-bis  e
2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora  siano  state  contestate,
nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo  previsto
ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e'  disposta  la  sospensione  della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l'  attivita'  ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a
trenta giorni,  secondo  la  valutazione  dell'autorita'  competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  2-quater  comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  300  a
euro 1.200». 
  2. Le disposizioni di cui al comma  2-quater  dell'articolo  6  del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007,  n.  160,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano, per i locali diversi da  quelli  ove
si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a  decorrere
dal terzo mese successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.